Etichettatura dell'olio d'oliva

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Etichettatura dell’olio extravergine d’oliva

Etichettatura olio extravergine biologico
Etichettatura olio extravergine biologico

Sono tante le garanzie che un produttore di olio extravergine d’oliva può dare, ma per il consumatore l’unica prova reale di qualità è l’etichetta. Così, imparare a leggerla e capirla è fondamentale per essere sicuri di portare sulla tavola prodotti genuini e garantiti.

Le informazioni sulla produzione di olio d’oliva si suddividono in due macro categorie; ci sono indicazioni obbligatorie e indicazioni facoltative.

Le indicazioni obbligatorie sulle etichette di confezioni d’olio d’oliva

I dati obbligatori riguardano innanzitutto la denominazione di vendita. Per il consumatore è basilare sapere se sta acquistando olio extravergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini oppure olio di sansa di oliva. Le caratteristiche organolettiche di questi prodotti sono estremamente diverse, così come il loro valore nutrizionale.

Analizziamoli nel dettaglio. L’olio extravergine di oliva è un olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive frante entro 48 ore dalla raccolta, unicamente mediante procedimenti meccanici. Alcune aziende, come Sapori della Majella, possono produrre sia olio extravergine d’oliva sia olio extravergine d’oliva biologico.

Mentre l’olio vergine di oliva è un olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. L’olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini è un olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.

L’olio di sansa di oliva è, invece, un olio contenente oli derivati dalla lavorazione dellle olive. Dopo che le olive sono state frante, e la polpa pressata, ciò che rimane, ovvero la sansa, può essere trattata con solventi e alte temperature per ottenere dell’altro olio, chiamato appunto olio di sansa di oliva.

Tornando alle indicazioni obbligatorie è importante che in etichetta siano specificati:

  • la quantità netta - è assolutamente vietato vendere olio d’oliva in confezioni che contengano più di 5 litri di prodotto, a meno che non si tratti di vendite a mense, ristoranti, ecc;
  • il termine minimo di conservazione - espresso come mese/anno o come giorno/mese/anno, mentre la data di imbottigliamento è obbligatoria solo per le Denominazioni di Origine Protetta (DOP);
  • il nome, la ragione sociale o il marchio depositato del confezionatore;
  • la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
  • il lotto di appartenenza del prodotto;
  • le modalità di conservazione;
  • l'indicazione di origine.

L’indicazione d’origine, obbligatoria in etichetta, sottosta a regole rigide; è infatti vietata l’indicazione in etichetta di Paesi d’origine che non siano:

  • un riferimento all'Unione europea - UE, Made in UE o simili;
  • Stato membro dell'UE - Italia, Made in Italy o simili;
  • Stato extra UE - Tunisia, Made in Tunisia o simili;
  • nome geografico relativo a una Dop/Igp - Terra di Bari, Toscano,ecc.

E' utilizzabile anche la dizione "miscela di oli comunitari ed extra comunitari"; nominare zone più ampie, come per esempio Mediterraneo, è possibile solo se l’indicazione è accompagnata dalla designazione di origine prevista dal regolamento.

Le indicazioni facoltative sulle etichette di confezioni d’olio d’oliva

Le indicazioni volontarie riguardano, invece, le lavorazioni dell’olio d’oliva e le sue caratteristiche organolettiche, per le quali è il Reg. 640/09 a stabilire come possono essere riportate e cosa può essere scritto sulle etichette, previo esame organolettico effettuato da un panel ufficiale.

“Prima spremitura a freddo” è la dicitura, non obbligatoria, che può comparire sulle etichette di oli extravergine d’oliva e oli d’oliva vergine ottenuti con una lavorazione che mantiene la temperatura al di sotto dei 27°C, lavorazione ottenuta con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.

“Estratto a freddo” è la dicitura riservata agli oli extravergine d’oliva e oli d’oliva vergine ottenuti con un processo di pecolazione o centrifugazione della pasta d’olive, sempre mantenendo la temperatura di lavorazione al di sotto dei 27°C.

Le indicazioni sulle etichette di confezioni d’olio d’oliva biologico e DOP/IGP

Bottiglie o latte di olio extravergine d’oliva possono riportare in etichetta diciture del tipo “olio extravergine di oliva biologico” , “olio extravergine di oliva Bio” nel caso almeno il 95% delle olive è di proveniente da agricoltura biologica, in più sulle confezioni sarà riportato il logo comunitario di produzione biologica, il codice identificativo dell’organismo di controllo e il codice dell’operatore attribuito all’azienda dall’organismo stesso.

Gli oli DOP e IGP devono riportare la dicitura “Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. Ce 510/06”, il logo comunitario di produzione dei prodotti DOP e Igp, l’anno di raccolta delle olive e di imbottigliamento.

Per maggiori dettagli sulle indicazioni delle etichette di prodotti come oli Dop/Igp e biologici si rimanda alle specifiche normative e disciplinari di produzione.